In questa guida spieghiamo come funziona la cambiale a vista.
La cambiale è un titolo di credito esecutivo che consiste nell’impegno da parte del soggetto emittente di pagare incondizionatamente una data somma di denaro a un soggetto beneficiario, nel caso pagherò, oppure nell’ordine da parte di un soggetto traente nei confronti di un soggetto debitore di pagare una determinata somma a un beneficiario, il quale può anche coincidere con la persona stessa del traente, nel caso della cambiale tratta. A garanzia del rispetto dell’onere potrebbe esservi un avallo, ovvero la firma di un terzo soggetto, il quale si impegna a fare in modo che il debito sia effettivamente pagato, qualora non lo facesse il debitore principale.
Come dicevamo, la cambiale è un titolo esecutivo, perché assegna al beneficiario il diritto di escutere i beni del debitore, qualora alla scadenza pattuita e indicata sulla cambiale non avvenga il pagamento. A questo proposito, però, va precisato che l’esecutività è effettiva se sulla cambiale è stata pagata nella giusta misura l’imposta di bollo, pari all’11 per mille per i pagherò e al 12 per mille per le cambiali tratte, in relazione alla somma di denaro indicata sul titolo. In caso di pagamento assente o insufficiente, il titolo resta valido, ma non è esecutivo, anche se ciò deve essere stabilito dal giudice.
Indice
Significato di Cambiale a Vista
Sono presenti diverse modalità per indicare la data in cui deve avvenire il pagamento, una delle quali consiste nel pagamento a vista. Si parta di cambiale a vista quando la dicitura relativa alla scadenza presente sul titolo di credito è pagabile a vista o anche quando non viene indicata alcuna data.
La dicitura cambiale a vista significa che il possessore può presentarsi in qualsiasi momento dal debitore indicato sul titolo ed esigere il pagamento, sempre che questo avvenga entro un anno dalla data di emissione della cambiale.
Protesto Cambiale a Vista
Nel caso in cui il debitore si rifiuti di eseguire il pagamento, il possessore ha titolo per presentare un’istanza di protesto entro il secondo giorno lavorativo successivo, ricorrendo a un pubblico ufficiale, che può essere un notaio.
Il protesto è la solenne constatazione, effettuata da un atto pubblico, redatto da notaio o pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario, da un pubblico ufficiale del mancato pagamento della cambiale conseguente all’avvenuta presentazione all’incasso del titolo in tempo utile.
Il protesto della cambiale, sempre che questa sia in regola con il bollo applicato, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare non pagato.
La funzione principale del protesto è quella di garantire al portatore del titolo l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dei debitori.
I pubblici ufficiali che hanno effettuato la levata del protesto devono annotarlo nel loro repertorio e poi annotarlo sul bollettino dei protesti cambiari tenuto presso la camera di commercio e su appositi elenchi tenuti dalla cancelleria del tribunale accessibili a tutti.
Se il debitore, entro un anno dal protesto, effettua il pagamento della cambiale, ha la possibilità di chiedere la cancellazione depositando richiesta formale indirizzata al Presidente della Camera di commercio territorialmente competente presso l’ufficio protesti. In caso di rifiuto, l’interessato potrà ricorrere al Giudice di Pace del luogo di residenza. Se il pagamento della cambiale avviene dopo oltre un anno dal protesto, è possibile ottenere la cancellazione solo a seguito della riabilitazione, presentando una richiesta al Presidente del Tribunale della provincia di residenza. Ottenuto il provvedimento di riabilitazione, il debitore avrà diritto alla cancellazione.