In questa guida spieghiamo come funziona l’avallo della cambiale.
La cambiale, come sappiamo, è un titolo di credito che attribuisce al legittimo possessore il diritto di ottenere il pagamento della somma indicata alla scadenza e nel luogo previsti. Potrebbe accadere, tuttavia, che il creditore non abbia del tutto fiducia della figura dell’obbligato, magari perché questi non mostra solide garanzie sul piano patrimoniale. In una situazione di questo tipo, il creditore potrebbe richiedere una garanzia rappresentata dall’avallo della cambiale.
Indice
Definizione e Significato dell’Avallo Cambiale
L’avallo è la dichiarazione, che viene apposta sulla cambiale o sul foglio di allungamento, tramite la quale un soggetto, chiamato avallante, garantisce in tutto o in parte il pagamento del titolo per uno degli obbligati cambiari.
Da un punto di vista formale, si tratta di una firma apposta sulla cambiale da parte del soggetto che si impegna a onorare il debito, nel caso in cui non lo facesse il debitore principale.
In base a quanto stabilito dell’art. 37 del r.d. 1669/33, l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato.
Questo significa che l’obbligazione non può essere sottoposta a condizione e che l’avallante risponde nei confronti di ogni successivo portatore della cambiale allo stesso modo dell’avallato, ovvero in via principale quando assume la garanzia dell’emittente o in via di regresso quando assume a garanzia del traente o di un girante.
L’avallante, di conseguenza, è chiamato a soddisfare il diritto portato dal titolo in modo autonomo e non può opporre al creditore cambiario eccezioni di natura personale eventualmente spettanti all’avallato e il beneficio di escussione.
Dopo che è stata soddisfatta l’obbligazione cambiaria, l’avallante ha la possibilità di esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, oltre agli interessi e alle spese, nei confronti dell’avallato e dei soggetti obbligati verso questo.
Compilazione dell’Avallo della Cambiale
L’avallante appone la garanzia con la sua firma e la esprime scrivendo nell’apposito spazio in basso e centrale l’espressione per avallo o altre simili. Vale come avallo anche la sola firma dell’avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, sempre che non si tratti della firma del trattario o del traente
Quando l’avallante appone l’avallo sulla cambiale deve indicare in favore di chi la emette. In mancanza di un’indicazione, si presume che sia dato per il traente.
La dichiarazione di avallo deve essere apposta esclusivamente sulla cambiale o sull’allungamento. Questo significa che una dichiarazione di garanzia del debito cambiario apposta su un atto separato non ha valore di avallo, ma al massimo di fideiussione ordinaria.
Un caso particolare si ha quando sono due o più soggetti a garantire per l’adempimento del debito. In questa situazione, la garanzia è detta anche coavallo.
Una volta che l’avallo è stato apposto, egli diventa coobbligato per il debito sottoscritto. Questo significa che il creditore potrà indistintamente rivalersi per il pagamento della somma sul debitore principale o sull’avallante
Di conseguenza, la levata del protesto, l’atto di precetto e la messa in mora dell’avallante e dell’avallato sono operazioni legittime e il beneficiario potrà presentare verso l’avallante un’azione per il risarcimento senza considerare il rapporto di debito sottostante.