In questa guida spieghiamo cosa succede in caso di cambiale non pagata.
Chi ha firmato una o più cambiali per l’ottenimento di un prestito dovrebbe sapere che la legge fissa alcune conseguenze anche immediate in caso di inadempienza.
Indice
Mancato Pagamento della Cambiale
La cambiale è un titolo esecutivo e quindi permette al creditore di agire direttamente per ottenere l’adempimento coattivo, in caso di mancato pagamento, senza passare prima da una sentenza o da un decreto ingiuntivo. Per garantire l’esecutività del titolo bisogna agire mediante il precetto su cambiale.
Il precetto della cambiale è l’atto con il quale il creditore si rivolge a un pubblico ufficiale, notaio, ma in alcuni casi anche il segretario comunale, che a sua volta intima al debitore inadempiente di onorare l’obbligazione entro un periodo di non meno i 10 giorni successivi, facendogli presenti le conseguenze a cui andrebbe nel caso contrario, cioè l’esecuzione forzata dei suoi beni.
A pena di nullità, il precetto deve indicare le parti, la data di notificazione della cambiale, se questa è fatta separatamente o deve riportare la trascrizione integrale del titolo, se richiesta dalla legge. Il precetto deve anche indicare la residenza o l’elezione di domicilio della parte che lo intima nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. Senza tale indicazione, le opposizioni possono essere proposte nel luogo in cui è stato notificato l’atto, mentre le notificazioni alla parte istante si presentano presso la cancelleria del giudice stesso
Nel caso in cui il mancato pagamento della cambiale sia giustificato, il debitore risponderà all’atto di precetto indicando i motivi per cui non ha effettuato il pagamento, entro il termine massimo di 10 giorni, tramite raccomandata.
Una volta decorso il termine di 10 giorni, il creditore, in possesso della cambiale ha il diritto di rivolgersi ad un ufficiale giudiziario per ottenere il pignoramento dei beni del debitore fino al controvalore del credito non pagato, maggiorato degli interessi al tasso legale calcolati dalla data di protesto e delle spese sostenute.
Il precetto deve, inoltre, essere sottoscritto e notificato alla parte personalmente e diventa inefficace se trascorsi i 90 giorni dalla sua notificazione l’esecuzione forzata dei beni non ha avuto inizio. Il termine, però, viene sospeso, se è proposta opposizione contro l’atto, riprendendo a decorrere successivamente al giudizio del giudice.
Il mancato pagamento della cambiale produce, come ulteriore conseguenza, il protesto del debitore.
Il protesto è la solenne constatazione, effettuata da un atto pubblico, redatto da notaio o pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario, da un pubblico ufficiale del mancato pagamento della cambiale conseguente all’avvenuta presentazione all’incasso del titolo in tempo utile.
Il protesto della cambiale, sempre che questa sia in regola con il bollo applicato, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare non pagato. Se la cambiale non può essere fatta valere come titolo esecutivo perchè priva di bollo, è necessario ottenere un decreto ingiuntivo per procedere con la procedura di recupero credito.
La funzione principale del protesto è quella di garantire al portatore del titolo l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dei debitori.
I pubblici ufficiali che hanno effettuato la levata del protesto devono annotarlo nel loro repertorio e poi annotarlo sul bollettino dei protesti cambiari tenuto presso la camera di commercio e su appositi elenchi tenuti dalla cancelleria del tribunale accessibili a tutti.
La cambiale perde la sua natura di titolo esecutivo, e di conseguenza la forza di permettere al creditore di agire direttamente con il pignoramento, dopo tre anni. Un volta passati tre anni, però, la cambiale rimane comunque una prova scritta del credito del prenditore, visto che consente a questo di agire per un decreto ingiuntivo, evitando la trafila di una causa.
Un aspetto non meno importante della vicenda è dato dalla pubblicizzazione del protesto. Il notaio o il pubblico ufficiale che ha effettuato la levata potrà comunicare alla Camera di Commercio territorialmente competente l’inadempienza del debitore, il cui nominativo sarà reso pubblico attraverso il registro online, in modo che eventuali terzi che abbiano a che fare con esso possano venire a conoscenza dell’inaffidabilità del soggetto. La pubblicità del protesto funziona da deterrente, perché di fatto taglia il protestato fuori dai rapporti di credito con altre potenziali controparti.
Azione di Regresso o Indiretta
Abbiamo spiegato in precedenza che la cambiale è un titolo esecutivo e permette di procedere direttamente con l’emissione del precetto di pagamento in caso di mancato pagamento.
Nel caso in cui non sia possibile recuperare il credito dal debitore principale e dagli eventuali avallanti, risulta essere possibile procedere contro i giranti.
Questa azione viene chiamata di regresso o indiretta.
Per poter esercitare l’azione di regresso, è necessario che sia stato compilato l’atto del protesto verso il debitore principale.
L’azione di regresso del portatore del titolo si prescrive in 1 anno dal protesto mentre l’azione di regresso del girante che ha pagato nei confronti di altri giranti si prescrive in 6 mesi.
Il portatore in via di regresso può chiedere, oltre che la somma relativa al titolo non pagato, anche i relativi interessi e le spese aggiuntive che sono state sostenute per il protesto.
Una volta che sono decorsi questi termini, se la cambiale protestata non è stata pagata, il possessore ha la possibilità di chiedere un decreto ingiuntivo.