In questa guida spieghiamo in cosa consiste il protesto della cambiale e quali sono le conseguenze.
La cambiale è un titolo esecutivo che assegna al possessore il diritto di ricevere il pagamento della somma in essa indicata alla scadenza riportata. Esistono due tipi di cambiali, quella tratta e il pagherò.
Nel primo caso, il traente ordina al trattario di pagare una determinata somma in favore di un beneficiario, il quale può coincidere con lo stesso traente. Se il trattario accetta e firma, egli è obbligato al pagamento verso il beneficiario indicato o quello subentrante con la girata. Il traente resta obbligato lo stesso al pagamento verso il beneficiario, nel caso in cui il pagamento non venga adempiuto dal trattario. Qualunque clausola volta ad escludere la sua responsabilità è nulla. Ognuno dei creditori, poi, sarà responsabile nei confronti del creditore successivo giratario. Il vaglia cambiario, invece, contiene un ordine esecutivo di pagamento verso il beneficiario, una vera promessa di pagamento. L’emittente del vaglia è il debitore stesso, quindi.
Indipendentemente dalle differenze, è certo che il mancato pagamento da parte dell’obbligato può portare a un protesto, ossia a un atto pubblico redatto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale, con il quale si accerta in forma solenne che la cambiale è stata presentata, ma il pagamento non è avvenuto
Indice
Come Funziona il Protesto di una Cambiale
Quando la cambiale, all’atto di presentazione delle cambiale all’incasso non viene pagata, il suo mancato pagamento può essere contestato con un atto formale che consiste nella levata del protesto, in base a quanto stabilito dall’Art. 51 Regio Decreto n. 1669/1933.
Il protesto è la solenne constatazione, effettuata da un atto pubblico, redatto da notaio o pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario, del mancato pagamento della cambiale conseguente all’avvenuta presentazione all’incasso del titolo in tempo utile.
Il protesto della cambiale, sempre che questa sia in regola con il bollo applicato, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare non pagato.
La funzione principale del protesto è quella di garantire al portatore del titolo l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dei debitori.
I pubblici ufficiali che hanno effettuato la levata del protesto devono annotarlo nel loro repertorio e poi annotarlo sul bollettino dei protesti cambiari tenuto presso la camera di commercio e su appositi elenchi tenuti dalla cancelleria del tribunale accessibili a tutti.
Per le cambiali a vista, la levata del protesto deve avvenire entro un anno dalla data di emissione del titolo, per quelle a data certa, invece, entro due giorni feriali successivi alla data indicata.
Conseguenze del Protesto di una Cambiale
Ogni protesto viene registrato in modo sequenziale e, di conseguenza, per ogni protesto si ha un numero progressivo delll’elenco, la data, il luogo della levata, nome o denominazione di chi ha richiesto il pagamento e nome e cognome, codice fiscale o la data e il luogo di nascita. Nell’elenco vengono riportati anche il tipo di titolo di credito, nello stesso elenco infatti vengono registrati anche gli assegni protestati, la data della scadenza del titolo, l’importo e il motivo del rifiuto. Questo elenco viene trasmesso al presidente del Tribunale competente, ovvero quello in cui è stata redatta la levata del protesto, il 5 e il 20 di ogni mese. Il primo del mese viene inoltre trasmesso al presidente della Camera di commercio competente.
La Camera di commercio competente, protocolla gli elenchi pervenuti e pubblica i dati entro dieci giorni dalla ricezione. Registrerà in un apposito archivio, il bollettino protesti, rendendone cosi i dati accessibili a chi ne fa richiesta.
Il protesto è un’azione grave, perché comporta nei fatti l’esclusione di chi ne viene colpito dalla vita economica. Il suo nome, risultando al Crif e alla Camera di Commercio, non consentirà al protestato di ottenere credito da parte di un istituto, se non per alcune forme particolari di finanziamento e a condizioni generalmente più onerose. Persino l’apertura di un conto corrente potrebbe risultare molto difficile, perché le banche tendono a non intrattenere rapporti con soggetti poco affidabili. La carta di credito e il bancomat non saranno più alla portata, mentre gli istituti potrebbero limitare la funzionalità del conto corrente al solo accredito dello stipendio.
Attenzione, però, a pensare che le conseguenze negative si abbiano solo per il debitore inadempiente. Altri due soggetti rischiano le stesse ripercussioni. Il primo è colui che ha emesso la cambiale. Poniamo il caso di un traente che obbliga un trattario a pagare alla scadenza un prenditore. Se il trattario non paga, fatte salve le considerazioni di cui sopra, anche il traente andrà nei guai, perché egli resta obbligato nei confronti del prenditore, al quale lo lega un rapporto di credito. Anche il suo nome finirà nel Bollettino dei Protesti Cambiari, che informa le banche e le finanziarie dell’inadempienza.
Un altro soggetto a rischiare il protesto sarebbe colui che ha avallato il credito, ossia colui che ha garantito per il debitore. Egli è obbligato allo stesso modo di questo, per cui se il pagamento non avviene alla scadenza, il protesto potrà essere levato anche nei suoi confronti e pure il suo nome andrà a finire negli appositi elenchi di segnalazione al pubblico e agli istituti di credito come protestato.
Le conseguenze del mancato pagamento del debito non sono finite. Essendo la cambiale un titolo esecutivo, essa assegna al possessore il diritto di escutere i beni del debitore inadempiente, attraverso un’azione di pignoramento, che non necessita di attendere la sentenza del giudice.
Cancellazione del Protesto di una Cambiale
Se la cambiale è stata pagata entro 12 mesi dalla levata del protesto, il protestato potrà chiederne la cancellazione dal Registro Informatico, presentando apposita domanda all’Ufficio territorialmente competente della Camera di Commercio. Se la richiesta è presentata in modo regolare, il responsabile dell’ufficio provvederà alla cancellazione del protesto entro i 20 giorni successivi.
Per dare il via alla pratica che porta alla cancellazione del protesto, oltre a compilare il modulo alla Camera di Commercio bisogna corredare la domanda come segue
-Applicare il Bollo alla domanda di cancellazione
-Cambiale originale con quietanza di pagamento avvenuto oppure accompagnata da dichiarazione di avvenuto pagamento, liberatoria, rilasciata dal creditore.
-Atto di protesto
-Documento d’identità e codice fiscale del creditore
-Fotocopia del documento di identità del protestato
-Pagare diritti di segreteria di € 8,00 per ogni singolo protesto di cui è richiesta la cancellazione.
Qualora il pagamento della cambiale protestata è avvenuto successivamente ai 12 mesi dalla data della levata del protesto, non si può più chiedere la cancellazione diretta, ma bisogna fare domanda al Presidente del Tribunale territorialmente competente della riabilitazione, fornendogli i documenti comprovanti l’avvenuto saldo del debito. Ottenuto il decreto di riabilitazione, si ha titolo per richiedere la cancellazione del protesto dal Registro Informatico presentando apposita istanza all’Ufficio della Camera di Commercio.
La cancellazione può essere chiesta.
-Dal soggetto protestato e riabilitato, oppure, se è stata riabilitata l’impresa, dal legale rappresentante.
-In caso di protesti cointestati, in considerazione del fatto che il decreto di riabilitazione è personale, dal soggetto riabilitato, mentre il cointestatario non riabilitato resterà iscritto nel Registro.
Il protesto delle cambiali decade automaticamente dopo 5 anni dalla pubblicazione anche se i titoli non sono stati pagati e, di conseguenza, scompare dal Registro informatico dei protesti.
Questo significa che, allo scadere dei 5 anni dalla pubblicazione, il protesto non sarà più visibile e, in base alla vigente legislazione, art. 4 L. n. 235/2000, sarà come se non fosse mai avvenuto.
Ovviamente questo non esime il protestato dal pagare il debito contratto, in quanto il creditore potrà sempre attivare le necessarie misure in sede giudiziaria.