In questa guida spieghiamo in cosa consiste la domiciliazione della cambiale.
La cambiale tratta è un titolo con cui un soggetto, definito traente, chiede che un altro soggetto, il trattario, effettui incondizionatamente il pagamento di una data somma di denaro alla data indicata, in favore del beneficiario, ovvero del possessore della cambiale. In teoria, la figura del beneficiario può coincidere con quella del traente stesso. Nella forma di pagherò, invece, un soggetto si obbliga, sempre incondizionatamente, al pagamento di una data somma e a una certa data verso un beneficiario. Qui, quindi, l’obbligato è proprio colui che emette la cambiale. Indipendentemente dalla tipologia, sul titolo deve comparire anche il luogo in cui il debitore decide di pagare la somma indicata sul documento. Esso è generalmente il suo domicilio, ma non è detto che sia così. La legge cambiaria, infatti, consente all’obbligato di indicare anche un luogo per il pagamento, che può essere il domicilio di un terzo soggetto o una banca. L’indicazione del luogo, dove avverrà il pagamento, è considerata, appunto, la domiciliazione della cambiale.
La domiciliazione della cambiale può infatti essere definita come l’indicazione da parte del debitore del luogo in cui deve essere pagata una cambiale. Nella pratica è abbastanza frequente che un debitore cambiario desideri pagare il suo debito presso il domicilio di un terzo. Risulta essere chiaro che quando si indica un domicilio diverso dal proprio, bisogna avere preventivamente avvertito il soggetto presso cui è stato esplicitato il luogo del pagamento. A maggiore ragione questo vale per la banca, che potrà effettuare il pagamento all’atto della presentazione della cambiale da parte del beneficiario solo se il debitore ha prima versato all’istituto la somma da corrispondere a questo o dispone presso l’istituto di un conto corrente con una giacenza residua almeno pari al debito da saldare, tenuto conto anche delle commissioni bancarie.
In genere, la formula per esprimere che il pagamento sarà eseguito da un istituto è del tipo pagabile presso la banca, seguita dalla filiale in cui avverrà il pagamento. Ma, attenzione, espressioni come appoggiare alla banca o incassare tramite la banca e altre simili non comportano la domiciliazione della cambiale presso la banca, perché non vi è uno spostamento del luogo del pagamento.
Nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento alla scadenza, il protesto deve avvenire presso la banca domiciliataria, anche se è stato indicato sulla cambiale l’indirizzo del debitore. Attenzione alla forma, perché la cambiale perde il suo carattere esecutivo, nel caso in cui sul titolo non siano riportate tutte le voci obbligatorie previste dalla legge o nel caso in cui non sia stata apposta la marca da bollo nella misura minima del 12 per mille per le cambiali tratte e dell’11 per mille di quelle pagherò, in entrambi i casi in rapporto alla somma indicata sul titolo.