In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche della cambiale in bianco e in che modo è possibile utilizzare questo strumento.
La cambiale è un titolo di credito esecutivo che assegna al possessore il diritto di escutere i beni del debitore, in caso di inadempienza del debito alla scadenza pattuita. Nel caso della cambiale tratta, essa consiste nell’ordine incondizionato impartito a un debitore di pagare una certa somma in favore di un beneficiario, il quale può anche coincidere con la figura del traente, ossia di colui che emette il titolo. Le cambiali pagherò, invece, rappresentano un impegno del traente a pagare una somma di denaro a un beneficiario. Per fare in modo che il titolo sia effettivamente esecutivo è necessario che sia assolto il pagamento dell’imposta di bollo, pari all’11 per mille della somma indicata nei casi di un pagherò e al 12 per mille per le altre cambiali.
La cambiale può essere girata a terzi, di fatto trasferendone il credito. Generalmente, essa deve contenere per la sua validità tutti gli elementi previsti per legge, ossia gli estremi identificativi del traente, del beneficiario e del debitore, la data in cui deve avvenire il pagamento, il luogo in cui dovrà avvenire il pagamento, la somma espressa in cifre e lettere e la denominazione di cambiale.
L’art.14 della Legge Cambiaria prevede, però, che si possano emettere in alcuni casi le cambiali in bianco. Si tratta di titoli che per essere validi devono contenere almeno il nome del traente, la sua firma e la denominazione di cambiale. Gli altri elementi possono mancare al momento dell’emissione, però dovranno sussistere al momento della presentazione del titolo per la riscossione del pagamento.
Questo significa che il traente rimane esposto al rischio che la cambiale possa essere compilata dal possessore in modo difforme da quanto pattuito. Ancora peggiore è il caso in cui la cambiale in bianco viene girata a terzi, perché la difformità della compilazione rispetto agli accordi non è opponibile verso questi, se la girata è avvenuta in buona fede e il titolo era già compilato. Lo stesso vale nei confronti del portatore che abbia acquistato la cambiale in buona fede e senza colpa grave.
La cambiale in bianco è di solito emessa perché è necessario stabilire successivamente gli altri elementi del titolo.
Il negozio tra emittente e prenditore relativo al riempimento della cambiale prende il nome di convenzione di riempimento. Nel momento in cui viene emessa una cambiale in bianco si instaura quindi un negozio giuridico di successivo riempimento tra traente e prenditore. Questo ha il diritto di compilare la cambiale entro tre anni dalla data di emissione, trascorsi i quali il diritto decade.
Una specifica disciplina è prevista per il caso di abusivo o tardivo riempimento ed in particolare
-L’eccezione di abusivo riempimento non può essere opposta al prenditore successivo del titolo che lo abbia acquistato senza mala fede o colpa grave. Risulta essere salvo, ovviamente, il diritto dell’obbligato al pagamento di rivalersi contro l’autore dell’abusivo riempimento.
-L’eccezione del tardivo riempimento non è opponibile al terzo prenditore in buona fede del titolo tardivamente completato.
Diverso è il caso della cambiale incompleta, cioè un titolo cambiario incompleto che circola senza che vi sia un accordo relativo al suo riempimento successivo e senza la volontà dell’emittente o del traente.
In questo caso viene data priorità all’esigenza di tutela dei terzi prenditori del titolo ignari della vicenda, di conseguenza la cambiale incompleta è equiparata alla cambiale in bianco con la conseguente inopponibilità della sua involontaria emissione al terzo prenditore in buona fede.
La cambiale in bianco è quindi uno strumento che deve essere utilizzato con attenzione.